UN Diritti Umani - Falun Gong

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NAZIONI UNITE
Consiglio sociale ed economico
Distr.
GENERALE

E/CN.4/2003/8/Add.1
24 Gennaio 2003

Originale: INGLESE
COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI
Cinquantanovesima sessione
Punto 11 (b) dell’ordine del giorno provvisorio

DIRITTI CIVILI E POLITICI, COMPRESE LE QUESTIONI DI: TORTURA E DETENZIONE
Opinioni adottate dal Gruppo di Lavoro sulla Detenzione Arbitraria
Il presente documento contiene i pareri adottati dal Gruppo di Lavoro sulla Detenzione Arbitraria durante la trentaduesima, trentatreesima e trentaquattresima sessione, tenutesi rispettivamente a Novembre/Dicembre 2001, Giugno 2002 e Settembre 2002. Il rapporto del Gruppo di Lavoro presentato alla Commissione per i Diritti Umani alla sua cinquantanovesima sessione (E/CN.4/2003/8) include una tabella che elenca i pareri espressi dal Gruppo di Lavoro ed i dati statistici relativi.
GE.03-10553 (E) 040303

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PARERE N° 5/2002 (CINA)
Comunicazione rivolta al Governo il 3 Settembre 2001
Relativa a: Tang Xi Tao, Han Yuejuan, Zhao Ming e Yang Chanrong

Lo Stato ha firmato ma non ratificato la Convenzione Internazionale sui Diritti Umani ed I Diritti Politici

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(c) Mr. Zhao Ming , 30 anni, laureato presso il Dipartimento d’Informatica della Tsinghua University, specializzando presso il Dipartimento d’Informatica del Trinity College di Dublino, ex tecnico di rete per il Gruppo Tsinghua Unisplendour e praticante del Falun Gong. È stato arrestato il 13 Maggio 2000 a Beijing a casa di un amico praticante del Falun Gong, dopo che gli era stato ritirato il passaporto per costringerlo a rinunciare alla propria fede, impedendogli così di tornare in Irlanda per continuare gli studi. Il 7 Luglio 2000, è stato condannato ad un anno di detenzione in una colonia penale (per condannati ai lavori forzati) ed è stato presumibilmente torturato e malmenato. La sua condanna è stata in seguito prorogata per altri sei mesi;

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11. Alla luce di quanto sopra, si può concludere quanto segue:
(c) Nel caso di Zhao Ming, non è stata fornita alcuna spiegazione soddisfacente per quanto concerne il motivo del ritiro del passaporto, che gli ha impedito di continuare gli studi. Allo stesso modo, non è stata fornita nessun’altra motivazione per la sua detenzione, se non quella del libero esercizio dei propri diritti di libertà di fede ed opinione così come gli era consentito;

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12.Il Gruppo di Lavoro ritiene che, secondo le informazioni fornite su questi casi, le attività e le proteste di questi attivisti del Falun Gong erano pacifiche e prive di qualsiasi forma di violenza. In particolare, in questi casi, le persone in questione erano state trattenute per aver dimostrato pacificamente di credere nel Falun Gong, diritto negato dal Governo. Il Gruppo di Lavoro è del parere che l’Articolo 19 della Dichiarazione Universale per i Diritti Umani, in particolare, sia stata violata, perché, ai sensi del medesimo Articolo, chiunque ha il diritto di libertà di credo, coscienza e religione e perché questo diritto contempla la libertà a manifestare la propria religione o fede e la libertà di espressione senza interferenza alcuna, comunicando le proprie opinioni, individualmente o in comunità con altri, in pubblico o in privato e con qualsiasi mezzo.

13. Nel presente rapporto sulla visita in Cina (E/CN.4/1998/44 Add.2), il Gruppo di Lavoro ha dichiarato che, ai sensi della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani, la detenzione amministrativa ai fini rieducativi attraverso il lavoro non dovrebbe essere imposta su chi eserciti le proprie libertà fondamentali. Nei casi a portata di mano, la detenzione non costituisce una misura coercitiva intesa a minare la libertà di queste persone di adottare un credo o un’ideologia di propria scelta.

14. Alla luce di quanto sopra, il Gruppo di Lavoro ritiene che la privazione della libertà nei confronti di Tang Xi Tao, Han Yuejuan, Zhao Ming e Yang Chanrong sia stata arbitraria, in quanto contraria agli Articoli 10, 11, 18, 19 e 20 della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani e rientra nella categoria II dei principi applicabili alla considerazione dei casi posti all’attenzione del Gruppo di Lavoro.
Adottata il 18 Giugno 2002

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